Tor San Lorenzo, area privata ad uso pubblico: il Comune ottiene una proroga decennale Tribunale
Tor San Lorenzo, frazione balneare di Ardea, è al centro di una dinamica urbanistica che coinvolge un terreno privato gravato da un vincolo di uso pubblico. Una recente decisione del Tar Lazio, pubblicata il 19 dicembre 2025, ha respinto la richiesta presentata dalla società 2. C. di ottenere una destinazione urbanistica definitiva per l’area situata tra viale Po e via Lavagna, dove permane una interdizione d’uso coerente con il vincolo pubblico.
tor san lorenzo: terreno privato vincolato all’uso pubblico
La proprietà privata si trova in una zona vincolata dall’uso pubblico secondo la previsione del piano regolatore storico di Ardea, approvato nel 1984, che assegnava alla porzione in questione la funzione di servizi pubblici. Per il proprietario questa condizione comporta un vincolo permanente che limita l’impiego dell’area e ne rallenta l’accesso a qualsiasi destinazione urbanistica concreta. Il risultato è una situazione di fatto in cui la proprietà resta privata ma caratterizzata da una facoltà sospesa a favore della collettività.
contesto giuridico e vincolo pubblico
Il tema centrale è la relazionalità tra gestione pubblica e diritti privati: se una destinazione d’uso è prevista, occorre definire con chiarezza quale interesse pubblico sia, come venga realizzato, quando e con quali risorse. Senza una soluzione definitiva, la situazione resta in uno stato di limbo che non soddisfa né l’interesse del privato né le esigenze della comunità.
cronologia essenziale
- 2015: il Tar annulla un atto del Comune che respingeva la richiesta di rivalutare la destinazione del lotto, imponendo una decisione reale e motivata sulla destinazione d’uso.
- 2022: l’amministrazione comunale avvia un ridisegno della zonizzazione del vecchio piano per un riassetto generale.
- orizzonte: nel frattempo il terreno resta nella stessa destinazione originaria, alimentando la discussione sull’efficacia delle scelte di pianificazione.
tar lazio: sentenza del 19 dicembre 2025
Il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato la domanda presentata dalla società privata, sostenendo che il Comune stia operando una revisione ampia del piano regolatore e che, in tale contesto, non si possa parlare di immobilismo. Secondo il Tar Lazio, non spetta al giudice sostituirsi all’ente nell’attuale fase di definizione.
posizione del giudice
La decisione evidenzia che, se persiste una destinazione urbanistica non definita e il Comune è impegnato in un aggiornamento organico della zonizzazione, è comprensibile che non si possa imporre una soluzione immediata attraverso il ricorso giudiziario. L’analisi giudiziaria privilegia un approccio di coerenza istituzionale e di attribuzione di responsabilità all’ente pubblico.
interesse pubblico e prospettive della città
La sentenza del 19 dicembre non chiude la contesa: resta aperta la questione su quanto possa durare una decisione non presa quando il territorio è vincolato a finalità pubbliche e, al contempo, non esistono servizi concreti per la collettività. La situazione illustra il determinante equilibrio tra tempo dell’amministrazione e tempo dei cittadini, in una cornice dove un piano risalente agli anni ’80 viene ancora oggetto di ridisegni e correggioni, con l’area privata ancora in attesa di una risoluzione.
Il terreno, posto all’incrocio tra viale Po e via Lavagna, resta quindi privato, ma legato a un pubblico destino. In questa cornice, la cittadinanza osserva una questione di fondo: quanto può proseguire la gestione di una parte del territorio senza una destinazione effettiva e senza un metodo chiaro per la realizzazione di servizi?


