Tribunale respinge ricorso: chiuso lo stabilimento di Fregene fino al 2033
fregene è al centro di una controversia giuridica che riguarda la durata di una concessione demaniale marittima destinata ad attività turistico-ricreative con bar e ristorante. il tribunale amministrativo regionale lazio ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da una società privata che chiedeva di assicurare una tutela estesa fino al 2033, segnalando implicazioni che interessano non solo l’intervento di una singola azienda ma l’equilibrio tra accesso pubblico alle risorse e continuità imprenditoriale nel settore delle spiagge.
concessioni demaniali marittime fregene: contesto giuridico e assunto centrale
al centro della vicenda si pone una data politicamente rilevante: 31 dicembre 2033. la società ricorrente ha dichiarato di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 8**/2000 e ha richiamato una determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2020 che avrebbe riconosciuto un’estensione temporale fino al 2033. l’obiettivo è ottenere dal tar l’accertamento che impedisca di applicare al rapporto concessorio i principi più stringenti in tema di concorrenza e trasparenza.
la strategia difensiva: “siamo nati prima delle nuove regole”
nel ricorso emerge la linea secondo cui, essendo sorto il rapporto prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, non dovrebbero applicarsi i principi enunciati dall’adunanza plenaria del consiglio di stato nelle sentenze n. 17 e 18 del 9 novembre 2021. tra gli elementi, figura anche la questione del cosiddetto “diritto di insistenza”, cioè la possibilità che l’aggiornamento del rinnovo sia favorito per l’ex concessionario.
perché il tar ha detto no: interesse solo teorico
la motivazione centrale riguarda l’interesse concreto e attuale. se l’amministrazione aveva già formalmente riconosciuto un’estensione fino al 2033, la richiesta di un “ombrello” giudiziario contro una possibile futura riduzione veniva letta come una condotta amministrativa incerta. in sostanza, il giudice decide su atti che incidono realmente nel presente, non su scenari astratti.
l’impatto degli atti successivi sul contesto
la sentenza segnala un elemento innovativo: successivamente l’amministrazione è intervenuta con provvedimenti ulteriori, ritualmente impugnati. solo quegli atti successivi avrebbero reso attuale l’interesse della società, spostando la discussione su una dimensione più concreta. il risultato è una lettura pubblica secondo cui le controversie sul demanio non si risolvono con pronunce preventive, ma con decisioni amministrative mirate.
segni sul merito e indicazioni istituzionali
anche sul piano del merito il tar ha fornito indicazioni di rilievo: la tesi della ricorrente è stata considerata infondata in sede sostanziale, richiamando un’analoga pronuncia del 10 ottobre 2025. le spese risultano compensate, riflettendo la complessità di un ambito interessato da riforme, rinvii e tensioni tra enti pubblici e operatori. il messaggio politico resta: la data del 2033 non si ottiene per via giudiziaria in astratto, e la gestione delle concessioni rimane legata a decisioni concrete e trasparenti.

